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La crisi del diritto e i tentativi di ripristinare l’ordine

Il caos generale che aveva portato l’inizio dell’era feudale aveva fatto sì che decadesse il sistema giuridico romano e quindi anche il diritto romano. Un immediato tentativo di porre rimedio alla situazione che andava peggiorando venne fatto dall’Imperatore d’Oriente Giustiniano, che creò il Corpus Iuris Civilis, basandolo sui precedenti codici.

Tale codice è giunto a noi integralmente, ma sembra che fosse stato applicato solo alla parte Orientale dell’Impero.

In Occidente, nelle nascenti nazioni non esisteva una legge uguale per tutti perché appunto all’inizio erano popoli diversi uniti e ognuno rispondeva alle proprie leggi.

Si venne a creare così, almeno all’inizio un sistema fatto di leggi comuni, che si tramandavano di padre in figlio. Tale sistema di leggi tramandate è chiamato diritto consuetudinario e perpetuò fino al IX secolo. Tale sistema non tardò a presentare tutti i suoi difetti. Innanzitutto:

  • l’interpretazione non era univoca, variava continuamente
  • le consuetudini cambiavano da una zona all’altra a seconda degli usi o costumi, anche se facevano riferimento alla stessa nazione
  • quando una legge consuetudinaria veniva violata ne veniva usata un’altra per sanzionare la violazione e talvolta si passava per le sanzioni da un estremo all’altro
  • i diritti e le sanzioni per le violazioni di legge non erano disciplinati da nessun documento scritto, da nessuna legge scritta e siccome tale diritto era tramandato oralmente si veniva talvolta a creare spesso e volentieri un cambiamento sia nella legge che nella sanzione.
  • queste leggi non soddisfacevano mai l’idea di giustizia umana e fu per questo che nacquero le prime faide.

Per tutto il Medioevo la faida è stata il mezzo di giustizialismo delle casate nobili. Faida significa “vendetta personale”, una vendetta che non tiene conto delle leggi e dei limiti, una vendetta che sfociò quasi sempre in una guerra aperta. Le faide caratterizzarono la storia dei comuni nel basso Medioevo e continuarono anche nell’età moderna sempre a livello privato.

Per risolvere parzialmente il problema ed evitare il caos nell’ordine che faticosamente andava creandosi, verso la fine della prima età feudale, alcuni monarchi tentarono con l’emanazione di testi giuridici. Anch’essi però non soddisfacevano tutte le esigenze, ma solo alcune e non erano rivolti a tutti, bensì a una limitata cerchia.

Si ricordano in particolare:

Il Capitolare di Quierzy (testo normativo promulgato nell’ 877) dove si convalidava il passaggio per eredità delle cariche feudali maggiori. I capitolari furono importanti nel diritto carolingio, seguirono anche le immunitas e i beneficium

In Italia, si hanno alcune leggi longobarde, mundio, guidrigildo, gairethinx, wadia

L’Editto di Rotari è uno dei primissimi documenti legislativi scritti. Rotari, re longobardo, aveva voluto ripristinare l’ordine, specie per quello che riguardava il suo popolo e aveva deciso che era meglio sostituire le leggi consuetudinarie con leggi scritte, che limitassero le faide. Emanò un documento ricco di leggi e stabiliva sia i diritti, sia le sanzioni per le violazioni. Predispose un rigido e minuzioso tariffario per ogni reato. Tale editto era un testo che raccoglieva in se sia un codice civile, sia un codice penale. Ad ogni reato c’era la corrispondente sanzione, ma l’editto non portò ai risultati sperati perché le faide continuarono, come e forse anche più di prima.

Solo verso il Mille cominciò il passaggio a leggi scritte e tuttavia erano poche. Venivano fatte in un iter molto breve e da un gruppo ristretto di persone, di solito nobili con cariche pubbliche, che avevano a capo il re, il quale poteva apportare tutti gli emendamenti che voleva e nessuno poteva opporsi. In assenza di una costituzione, di un bicameralismo e di un parlamento, non c’era una vera garanzia per i cittadini. Oggi, al contrario, nella maggior parte degli stati l’iter di una legge è molto più lungo e la presenza di un bicameralismo e di una costituzione da più garanzie perché sono più persone che devono decidere, vincolate da altre leggi che ne limitano il potere, come le leggi costituzionali, alla base d’ogni ordinamento giuridico d’ogni stato.

Inoltre, durante la prima età feudale, il diritto penale e il diritto civile erano mescolati e anche questo creava dei problemi e quando bisognava fare un processo, in assenza di documenti scritti, nella maggioranza dei casi, un giudice doveva appellarsi alla consuetudine e doveva andare a guardare come un caso simile era stato risolto prima. Oggi, grazie al diritto scritto e alla presenza di codici come quello civile e quello penale, distinti, ogni norma che nel codice civile viene violata, la sua sanzione è scritta nel codice penale e non ci sono deroghe, cosa che ne Medioevo probabilmente accadeva.

Ancora, i pochi documenti scritti risalenti alla prima età feudale non erano chiari e gli argomenti erano disconnessi tra loro, mescolati, e questo oggi non accade più. Infatti nei codici gli argomenti sono divisi per gruppi e categorie e c’è in un certo senso armonia.

In assenza di una costituzione, di leggi scritte e della considerazione dei diritti inviolabili dell’uomo, nel Medioevo un processo non era sempre regolare o non si faceva, la rappresentanza delle parti non sempre era garantita e anche le testimonianze erano raccolte in modo superfluo. Il giudice medievale il più delle volte ricopriva anche altre cariche pubbliche e tutto questo oggi non avviene.

Non c’era sempre l’onere della prova, non esisteva il concetto d’imparzialità del magistrato e non erano rari i casi di corruzione, si abusava dell’ignoranza di legge, specie quando il contenzioso era tra membri di classi diverse, in casi come questo la corruzione diventava anche più facile.

Per quel che riguarda leggi in materia economica, nel Medioevo non ce n’erano e i tributi venivano applicati a seconda dei casi, e lo stesso tributo poteva cambiare di valore continuamente. Inoltre non erano calcolati in percentuale, il loro valore era stabilito in cifra, direttamente e non teneva minimamente conto della capacità contributiva. Questo difetto s’è tramandato dal Medioevo fino a quando nell’ultimo secolo non sono nati i sistemi tributari. Altro difetto, nel Medioevo non esisteva il diritto tributario e ogni prestazione patrimoniale non aveva alla base una legge e quindi chi imponeva i tributi poteva abusare tranquillamente del proprio potere.

Si ricordano in particolare alcune imposte risalenti alla prima età feudale

  • censuo - era un tributo sulla rendita, o meglio sull'usufrutto, assicurato all'originario proprietario sui propri beni immobili ceduti ad altri. Tale rendita, inalienabile, era tassata come reddito da bene immobile e l'imposizione era proporzionale alla rendita stessa ed al patrimonio del proprietario originario.
  • dazi doganali o pedaggi à sul passaggio da una zona all’altra. Oggi questo sistema in Occidente, all’interno della CE, non esiste più ma è rimasto in vigore fino al secolo scorso.
  • decima - imposta dovuta alla Chiesa e corrispondeva alla decima parte del raccolto o del reddito. Tale tassa, fu adottata anche dai Carolingi.
  • boscatico - imposta per la raccolta della legna nei boschi
  • maritaggio o dal lat. Med. Maritagium - la tassa che dovevano pagare i vassalli o i servi al loro signore in previsione del matrimonio. È chiamata anche tassa matrimoniale. Probabilmente la tassa che diede origine alla mai comprovata leggenda dello Ius Primae Noctis. Su questa tassa le fonti però sono scarse e non del tutto sicure e quindi è probabile che non esistesse nemmeno.
  • onoranza - Tassa che si pagava in epoca feudale in occasione di successione ereditaria di beni allodiali (privi di vincoli feudali)
  • macinato - imposta sulla macinazione dei cereali, di origine medievale. Fu reintrodotta nel Regno d’Italia nel 1868 ma poi abolita nel 1883 per la sua impopolarità

Per quel che riguarda la Chiesa nella prima età feudale, non aveva ancora proprie leggi. Avvalendosi della conoscenza del latino e in quanto guida di un mondo in crisi, la Chiesa avrebbe potuto recuperare il diritto romano e aiutare gli stati nascenti a far tornare l’ordine, ma questo non avvenne. La Chiesa prese, dal momento in cui nacque ufficialmente intorno al VII secolo, una strada a parte dalle altre nazioni, del tutto esterna, ma in un certo senso parallela.

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